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Ultima modifica: 5 Novembre 2023

GENERALITA’ E REGISTRI

SEZIONE REGISTRI 

REGISTRO-ACCESSI-CIVICI-SEMPLICI-1°-SEMESTRE-ANNO-2023

REGISTRO-ACCESSI-DOCUMENTALI-1°-SEMESTRE-ANNO-2023

REGISTRO-ACCESSI-FOIA-1°-SEMESTRE-ANNO-2023

 

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REGISTRO-ACCESSI-DOCUMENTALI-2°-SEMESTRE-ANNO-2022-1

REGISTRO-ACCESSI-FOIA-2°-SEMESTRE-ANNO-2022

REGISTRO-ACCESSI-CIVICI-SEMPLICI-2°-SEMESTRE-ANNO-2022-

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REGISTRO-ACCESSI-DOCUMENTALI-1°-SEMESTRE-ANNO-2022-

REGISTRO-ACCESSI-FOIA-1°-SEMESTRE-ANNO-2022-

REGISTRO-ACCESSI-CIVICI-SEMPLICI-1°-SEMESTRE-ANNO-2022-

GENERALITA’

ACCESSO CIVICO

L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato
(Art. 5, D.Lgs. 33/2013).

  • L’Accesso civico semplice
    consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1).
    Per presentare una richiesta di Accesso civico semplice a questo Istituto è disponibile il modulo online contenuto nel sito istituzionale dell’Istituto nella SEZIONE 1 di questo documento  al  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza qui le info dell RPCT  ed i recapiti MAIL
  • L’ Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA)
    consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2). Per presentare una richiesta di Accesso civico generalizzato relativa a dati e documenti detenuti dal Dipartimento della funzione pubblica, è disponibile il modulo online nella SEZIONE 1 di questo documento

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COME PRESENTARE UNA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (ACCESSO FOIA)  E RIMEDI IN CASO DI MANCATA RISPOSTA O RIFIUTO PARZIALE O TOTALE

Si ricorda che l’accesso civico generalizzato è previsto per richiedere documenti/dati disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione. La richiesta potrà essere sottoscritta:

  • con firma digitale direttamente sul file;
  • con firma autografa sulla stampa del modulo, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.

MODALITA’ DI INVIO

Invio telematico  La richiesta potrà essere spedita all’ indirizzo di posta elettronica dell’ Istituto :  e, solo per invii da casella PEC, alla casella PEC dell’Istituto:
Invio con posta ordinaria  Il modulo debitamente compilato potrà essere trasmesso all’indirizzo dell’ Istituto

RIMEDI IN CASO DI MANCATA RISPOSTA O RIFIUTO PARZIALE O TOTALE
In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104). Il modulo per la presentazione dell’istanza è disponibile nella SEZIONE 1 di questo documento

 

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SEZIONE 1

ACCESSO CIVICO

L’accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo
(Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
L’accesso civico può essere esercitato esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza di questo Istituto.

 

  • L’accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere all’Istituto documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati, anche parzialmente, o aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dell’Istituto.
  • L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’ Istituto, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli rientranti nei casi previsti dall’articolo 5-bis del decreto trasparenza.

Come trasmettere l’istanza di accesso civico semplice

L’istanza di accesso civico semplice, utilizzando l’apposito  modulo per l’accesso civico semplice (allegato-3-accesso-semplice-1-2)  , va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’ Istituto

Come trasmettere l’istanza di accesso civico generalizzato

L’istanza di accesso civico generalizzato può essere inoltrata:

  • per via telematica utilizzando il modulo per l’accesso civico generalizzato allegato-1-modulo-accesso-generalizzato-1 )  secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo   2005, n. 82
  • per via posta ordinaria; in questo caso il modulo ( allegato-1-modulo-accesso-generalizzato-1 ) per l’accesso civico generalizzato dovrà essere stampato, compilato, firmato e trasmesso all’indirizzo  dell’Istituto :

L’istanza di accesso civico (se si tratta di accesso civico semplice, ove non presentata attraverso la piattaforma dedicata) dovrà essere sottoscritta:

  • con firma digitale direttamente sul file;
  • con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.

Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale all’accesso civico generalizzato

In caso di rifiuto totale o parziale all’accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare istanza di riesame (allegato-2-modulo-per-il-riesame-1-2 ) all’ RPCT dell’Istituto che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza RPCT dell’ Istituto possono essere impugnate davanti al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

 

ACCESSO DOCUMENTALE

L’accesso documentale può essere esperito tramite  il Modello istanza di accesso documentale l. n. 241/1990 All.-n.-4-Modulo-richiesta-accesso-documentale-1)

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

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