L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
SEZIONE REGISTRI REGISTRO-ACCESSI-CIVICI-SEMPLICI-1°-SEMESTRE-ANNO-2023 REGISTRO-ACCESSI-DOCUMENTALI-1°-SEMESTRE-ANNO-2023 REGISTRO-ACCESSI-FOIA-1°-SEMESTRE-ANNO-2023 ………………………………………………………………………. REGISTRO-ACCESSI-DOCUMENTALI-2°-SEMESTRE-ANNO-2022-1 REGISTRO-ACCESSI-FOIA-2°-SEMESTRE-ANNO-2022 REGISTRO-ACCESSI-CIVICI-SEMPLICI-2°-SEMESTRE-ANNO-2022- ………………………………………………………………………………………………… REGISTRO-ACCESSI-DOCUMENTALI-1°-SEMESTRE-ANNO-2022- REGISTRO-ACCESSI-FOIA-1°-SEMESTRE-ANNO-2022- REGISTRO-ACCESSI-CIVICI-SEMPLICI-1°-SEMESTRE-ANNO-2022- GENERALITA’ ACCESSO CIVICO L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, D.Lgs. 33/2013). L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati »
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